La facolta', concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvedera' alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

Testo vigente dal 10 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;141~art1 · fonte su Normattiva