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La presente legge ha effetto dal 1° giugno Al maggior onere di lire 13.500.000 derivante dalla applicazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;286~art3 · fonte del testo