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Le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, sono estese a favore di coloro che, avendo conseguito, anche prima del 1 gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche del nazifascismo, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana. La presentazione delle domande di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;266~artunico · fonte del testo