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Per il computo degli anni di servizio sono validi:
- a)per il 50 per cento del totale, l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica;
- b)per il 25 per cento del totale, il comando di reparto per gli ufficiali dell'Esercito;
- c)i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso di diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;
- d)l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto.
Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 4 novembre 1984
