Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1956 al 4 novembre 1984. Leggi il testo vigente →

Per il computo degli anni di servizio sono validi:

  • a)per il 50 per cento del totale, l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica;
  • b)per il 25 per cento del totale, il comando di reparto per gli ufficiali dell'Esercito;
  • c)i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso di diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;
  • d)l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto.

Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 4 novembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1327~art4 · fonte del testo