All'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono aggiunti i seguenti commi: "L'assicurazione comprende, altresi', le malattie professionali indicate nella tabella annessa alla presente legge le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell'art. 2. Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura".

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;313~art1 · fonte del testo