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Le agevolazioni fiscali e tributarie concesse con l'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, spettano anche nel caso che tali Enti provvedano senza il contributo dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta legge.
Testo in vigore dal 14 marzo 1951 al 22 dicembre 2008
