Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici.
Testo vigente dal 7 giugno 1985
