Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non piu' di 5 annualita' o di 10 semestralita' uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilita' a termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data dei 30 aprile 1960. La ratizzazione di cui al precedente comma puo' essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamita' naturali od avversita' atmosferiche. Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potra' essere accordato, nei limiti della autorizzazione, di cui alla, lettera a) del terzo comma del successivo art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre ai 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie. Detto contributo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1 ottobre 1960 - alla quale data saranno riportati i debiti da, ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima - sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge. La ratizzazione di cui al primo comma, puo' essere concessa, nelle zone de saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595, titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777, dalle stesse condizioni e modalita' stabilite dalle leggi i medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonche' dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art15 · fonte su Normattiva