Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 158 parole tolte.

tolto: Tra le garanzie ammissibili da parte della Cassa depositi e prestiti, delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di credito autorizzati a concedere mutui alle Province, sono comprese delegazioni sulla quota di compartecipazione alle tasse a automobilistiche assegnata alle Province medesime ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1952, n. 49. La suddetta delegabilita' e' limitata al 30 per cento della quota di compartecipazione attribuita a ciascuna Provincia nel precedente anno solare ed e' soggetta alla condizione che i contraendi mutui siano destinati esclusivamente al finanziamento delle opere stradali di pertinenza della Provincia medesima. Con speciale autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale puo' essere ammessa la delegazione fino al 50 per cento della quota di compartecipazione di cui al comma precedente. Restano ferme, in ogni caso, anche per tali mutui, le disposizioni dell'art. 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1950, n. 10.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;336~artunico · fonte del testo