Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, art. 1; 9 novembre 1949, n. 939, art. 1 - lett. e); 1 ottobre 1951, n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia, dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;936~art1 · fonte del testo