Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, e' fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge. Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

Testo vigente dal 5 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-15;187~artunico · fonte del testo