Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Alle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, assistite da provvidenze legislative delle province di Trento e Bolzano, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

Testo in vigore dal 25 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;267~artunico · fonte del testo