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Le facilitazioni previste dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'espletamento dei compiti alla stessa affidati dall'art. 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive integrazioni e modificazioni.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1226~artunico · fonte del testo