I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e 12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sara' determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.

Testo vigente dal 5 novembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art13 · fonte su Normattiva