Art. 12 — Finanziamento della Cassa integrazione guadagni
La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:
- 1)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185));
- 2)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185));
- 3)contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, non prevede piu' (con l'art. 46, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dell'intero articolo 12.
Testo vigente dal 8 ottobre 2016
