Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 12 — Finanziamento della Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione guadagni e' alimentata dai seguenti proventi:

  • 1)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185));
  • 2)((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2016, N. 185));
  • 3)contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, non prevede piu' (con l'art. 46, comma 1, lettera f)) l'abrogazione dell'intero articolo 12.

Testo vigente dal 8 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art12 · fonte su Normattiva