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Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, e' cosi' modificato: "La concessione dell'integrazione data dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali".

Testo in vigore dal 5 novembre 1968 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-11-05;1115~art5 · fonte su Normattiva