Le obbligazioni che saranno estratte dopo la entrata in vigore della presente legge, si prescrivono in cinque anni, a decorrere dal giorno dell'estrazione. Nello stesso termine si prescrivono le obbligazioni estratte e non rimborsate prima dell'entrata in vigore della presente legge purche' non rimanga a decorrere un termine minore per il compimento della ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 Codice civile. Nulla e' innovato quanto alla prescrizione quinquennale dei premi.
Testo vigente dal 21 luglio 1949
