Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Art. 49 — Prescrizione e decadenza
I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
