Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalita' prescritte dalla presente legge. Gli enti e uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarita'.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;901~art5 · fonte del testo