Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nel precedente art. 1, nonche' degli enti e corpi morali in genere, e' consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale e' assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'art. 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonche' l'espressa dichiarazione che l'ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;901~art4 · fonte del testo