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I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla" per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purche' in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi militari marittimi, con le seguenti facilitazioni:

  • a)ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialita' del C.E.M.M. per le quali e' previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico;
  • b)ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto art. 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialita' del C.E.M.M. per le quali e' previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici.

Testo in vigore dal 23 marzo 1956 al 12 luglio 1969

urn:nir:stato:legge:1956-02-25;121~artunico · fonte del testo