I comuni di Gorizia e di Livigno, previa autorizzazione biennale del Ministro per le finanze, possono riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti nei rispettivi territori in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

  • 1)benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti;
  • 2)oli di semi alimentari;
  • 3)caffe' e surrogati del caffe';
  • 4)zucchero;
  • 5)birra;
  • 6)spiriti e alcool denaturato. L'imposta non puo' eccedere la misura di lire dieci a litro per la benzina e di lire sette a litro per il gasolio e residui e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non eccedente il 10 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Il comune di Livigno puo', inoltre, essere autorizzato ad assoggettare ad imposta di consumo, nella predetta misura massima dello per cento del valore, i tabacchi lavorati introdotti dall'estero.

Testo vigente dal 8 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-11;384~artunico · fonte del testo