Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffe' e surrogati del caffe'; zucchero; birra.

Testo vigente dal 1 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-01;762~art1 · fonte su Normattiva