Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria. L'ammontare del prestito non puo' essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.

Testo vigente dal 22 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;252~art3 · fonte del testo