Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermita' riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianita' di servizio determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di eta' di cui al successivo art. 4, lettera b), e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di eta' di cui al successivo art. 4, lettera b), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria e' computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo prestato. I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attivita' (a titolo di stipendio o paga, indennita' militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

Testo vigente dal 7 febbraio 1952

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