In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalita' di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo nelle categorie lª, 2ª e 6ª in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga.

Testo vigente dal 3 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;868~art1 · fonte del testo