La facolta' di cui sopra puo' essere esercitata, per ciascun stabilimento di lavoro, entro il limite del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente nello stesso stabilimento e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Le assunzioni non potranno comunque superare il quinto dei salariati complessivamente cessati dal servizio in tutti gli stabilimenti di lavoro delle Amministrazioni militari durante l'esercizio finanziario precedente.

Testo vigente dal 3 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;868~art2 · fonte del testo