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L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 1 gennaio 2012
