I magistrati di appello gia' trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nelle stesse funzioni, presso uffici giudiziari dello stesso distretto di Tribunale, con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;943~artunico · fonte del testo