Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Art. 3 — Funzioni dei magistrati di Corte d'appello
I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:
- 1)di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;
- 2)di presidente di sezione di Tribunale;
- 3)di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1951
