Art. 11Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. La quantificazione finanziaria delle predette misure e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art11 · fonte su Normattiva