Art. 18Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF

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A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 puo' essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. E' devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

Testo vigente dal 12 maggio 2011 al 28 dicembre 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art18 · fonte su Normattiva