Art. 4
Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto
A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). ((Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.)) ((A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialita' si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.)) ((Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, e' stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.))
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva