Art. 22 — Classificazione delle spese provinciali
Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.
Testo vigente dal 12 maggio 2011, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva