Art. 5Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

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A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15. Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' superiore a 0,5 punti percentuali. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Testo vigente dal 12 maggio 2011 al 12 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68~art5 · fonte su Normattiva