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Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con societa' o gruppi le cui azioni siano quotate in Borsa oppure le cui condizioni generali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge. Sono parimenti escluse le Imprese che stiano per essere fuse in societa' o in gruppi di cui al comma precedente. All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il finanziamento, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuni dei casi di esclusione di cui al presente articolo. La dichiarazione infedele comporta la revoca del finanziamento e, ove non costituisca reato piu' grave, e' punita con un'ammenda da 3 a 10 volte l'ammontare dei finanziamenti concessi.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1470~art2 · fonte su Normattiva