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I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 80 luglio 1959, n. 623, il quale stabilira' le modalita' di esecuzione e le condizioni alle quali dovra' essere accordate ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi le quali condizioni, comunque, non dovranno onere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonche' dal privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-18;1470~art3 · fonte su Normattiva