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I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonche' al conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, Imposta e tributo presente o futuro spettanti cosi' all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1962 al 22 settembre 1977
