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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare la somma di 20 miliardi di lire dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1950-1951 e a destinarla alla concessione di finanziamenti alle imprese industriali, escluse quelle previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 258, che intendano acquistare in Italia o all'estero, con pagamento in lire, macchinari e attrezzature industriali varie.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1950 al 16 dicembre 2010
