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Tali finanziamenti dovranno essere riservati, sino alla concorrenza dei due quinti, ad imprese che svolgano la loro attivita' nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1950 al 16 dicembre 2010
