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Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1950 al 16 dicembre 2010
