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Per le concessioni di detti finanziamenti, che debbono essere autorizzati dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e seguenti della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;922~art3 · fonte del testo