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Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:

  • a)lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;
  • b)lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Testo in vigore dal 22 maggio 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-11;179~art1 · fonte su Normattiva