Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976.

Testo vigente dal 16 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-11-26;633~art3 · fonte su Normattiva