Art. 1 — Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete
Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare e' determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalita' e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente dal 2 agosto 1991
