del Ministero della Sanita' della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto 1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, sosterra', fino ad una somma massima di lire 430 milioni, gli oneri relativi agli arredi, agli accessori e alle apparecchiature, nonche' all'allestimento delle postazioni di lavoro (computer, telefoni, set per videoconferenze ecc., secondo gli standard in uso all'OMS). La Regione del Veneto sara', inoltre, responsabile dei costi locali relativi al mantenimento delle strutture e delle apparecchiature, ai servizi interni di pulizia, sicurezza, rifornimento di acqua, fino ad una somma massima pari a lire 633,6 milioni. 2. La Regione del Veneto fornira' all'OMS/EURO, oltre ai fondi necessari a coprire le spese indicate nel comma 1, un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 1.300 milioni di Lire italiane. Il Ministero della Sanita' fornira' all'OMS/EUR0 un contributo annuo, in dollari USA, corrispondente ad un contributo annuo di 600 milioni di Lire italiane. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attivita' operative. 3. I fondi in dollari USA saranno trasferiti, all'inizio di ogni anno, ad un apposito conto bancario dell'OMS/EURO. L'OMS/EURO fornira' alla Regione del Veneto e al Ministero della Sanita' i dettagli relativi al conto bancario. 4. Ogni variazione dei costi dovuta a fluttuazioni del cambio tra Lira italiana e dollaro USA sara' compensata annualmente dal Ministero della Sanita' e dalla Regione del Veneto in funzione delle rispettive quote di contribuzione di cui al precedente comma 2. II Ministero della Sanita' e la Regione Veneto concordano di rinegoziare con l'OMS/EURO l'ammontare complessivo dei propri contributi in caso di aumenti dei costi dovuti ad aumenti statutari o ad inflazione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2003
