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Il primo comma dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal seguente: "Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico".
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
