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Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e autorizzata in lire due miliardi, si fara' fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-24;259~art3 · fonte del testo