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In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari e' demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessita' di preventivi pareri di organi consultivi ne' di formale approvazione superiore ne' di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonche' le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera. Sono altresi' demandati esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

Testo in vigore dal 12 settembre 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-08-17;413~art3 · fonte su Normattiva