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L'appalto puo' essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovra' comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta. Il risultato della gara non e' soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio. Il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai sensi del precedente art. 1.
Testo in vigore dal 12 settembre 1974 al 22 dicembre 2008
