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Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti. Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del "piano topografico"; ripartizione del territorio comunale in "sezioni di censimento"; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli "stati di sezione" e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili. Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi, di cui all'articolo precedente, grava altresi' la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1. L'incarico di rilevatore e' affidato a personale dipendente dai comuni e a personale civile delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici. Per particolari esigenze in sede locale l'incarico di rilevatore puo' essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati, con priorita' ai giovani iscritti nelle liste di collocamento. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresi' la somma di lire 500 milioni da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati. Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalita' dagli enti interessati.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008
